Nell’applicazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense deve essere computato, e quindi dedotto, anche il periodo di carcerazione preventiva eventualmente sofferta dal professionista. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 6 ottobre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 2 febbraio 1993, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 02 Febbraio 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 06 Ottobre 1992
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