In tema di nullità della citazione per violazione dell’obbligo di menzione circostanziata degli addebiti e della conseguente compromissione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, l’addebito disciplinare deve ritenersi nullo solamente per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, onde l’impossibilità oggettiva per l’incolpato di svolgere le proprie difese, con il rischio di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 60
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 10 Aprile 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 20 Settembre 2011 (avvertimento)
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