Pluralità di addebiti ed unicità della sanzione

Qualora il Consiglio territoriale infligga distinte sanzioni per ciascuno degli addebiti, ove in sede di appello risulti confermata la responsabilità dell’incolpato, è facoltà del Consiglio Nazionale correggere la motivazione e procedere alla valutazione complessiva delle condotte contestate ai fini della irrogazione dell’unica sanzione ritenuta congrua (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale infliggeva all’incolpato due distinte sanzioni, all’esito di altrettanti procedimenti disciplinari, riuniti solo in sede di appello).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 10 aprile 2013, n. 52
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 263
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 11
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 156
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 261
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 38
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETIZIOL), sentenza del 16 maggio 2001, n. 87
– Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 168
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Casalinuovo), sentenza del 27 gennaio 1999, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 10 Aprile 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 03 Novembre 2008 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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