Ai fini della riassunzione del procedimento disciplinare, già sospeso in attesa del giudizio penale, è sufficiente la delibera di riassunzione, la cui notificazione è infatti necessaria ai soli fini della citazione dell’incolpato a comparire nel rispetto dei termini a difesa.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 10 Aprile 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 03 Maggio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11908 del 28 Maggio 2014 (respinge)
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