Valide le comunicazioni fatte personalmente all’incolpato anziché al suo difensore

Il procedimento disciplinare davanti al COA ha natura amministrativa, sicché le relative comunicazioni ove fatte direttamente all’interessato anziché al suo difensore non comportano alcuna nullità, giacché consento comunque all’incolpato di esercitare pienamente il diritto di difesa (Nel caso di specie, l’incolpato lamentava la mancata notifica della delibera di riassunzione ad uno dei due difensori, nominato nel corso del procedimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

NOTA:
In senso conforme, CNF, 19.3.2007, n. 16; 29.11.2004, n. 289; 14.10.2004, n. 233.
In arg. cfr. pure:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 187
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 34 del 16 marzo 2011
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 marzo 2010, n. 7
– Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981
– Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819
– Cassazione Civile, sentenza del 09 luglio 1991, n. 07551, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Di Ciò V- P.M. Paolucci P (Conf)

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 10 Aprile 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 03 Maggio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11908 del 28 Maggio 2014 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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