La mancata previsione del patteggiamento in sede disciplinare è rimessa alla discrezionalità del Legislatore

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e ss. RDL n. 1578/1933 (ratione temporis applicabili) nella parte in cui non prevedono la possibilità del c.d. patteggiamento della pena in sede disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 10 Aprile 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 03 Maggio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11908 del 28 Maggio 2014 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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