La richiesta di prova testimoniale non può essere genericamente formulata

Il principio di autosufficienza del ricorso è applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.N.F., sicché il ricorrente che lamenti la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del Consiglio territoriale ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, le circostanze che formano oggetto della prova al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto l’ammissione di una prova testimoniale, rigettata in primo grado, senza tuttavia formulare i relativi capitoli).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 10 Aprile 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 03 Maggio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11908 del 28 Maggio 2014 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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