Ai fini della sospensione cautelare del professionista, il Consiglio territoriale non è tenuto a verificare l’apparente fondatezza delle accuse, ma esclusivamente la non manifesta infondatezza della notizia dell’esistenza del procedimento penale e dell’emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. (il quale, peraltro, non deve necessariamente essere acquisito agli atti). (Nel caso di specie, il professionista veniva rinviato a giudizio per un suo presunto coinvolgimento in plurimi reati di truffa ai danni di compagnie assicurative).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Picchioni), sentenza del 15 marzo 2013, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 15 Marzo 2013 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 23 Maggio 2012 (sospensione cautelare)
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