Inammissibile l’appello in proprio al CNF da parte dell’avvocato sospeso dall’esercizio della professione

Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense non è consentita la difesa personale dell’avvocato che sia stato sospeso dall’esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello “ius postulandi”, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio (Nella specie trattavasi di sospensione cautelare).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Borsacchi), sentenza del 15 marzo 2013, n. 45
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. GRIMALDI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 93, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), decisione n. 30 del 16 marzo 2011.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 15 Marzo 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 22 Novembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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