Il professionista che richieda ed ottenga il pagamento di prestazioni non effettuate, che non comunichi tempestivamente al cliente il versamento di somme percepite dai suoi debitori, che a seguito della revoca del mandato pretenda compensi ben superiori a quelli dovutigli, tiene un comportamento gravemente lesivo dei doveri che incombono all’avvocato. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 29 giugno 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 126
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 28 Dicembre 1992 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 29 Giugno 1990 (sospensione)
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