E’ sicuramente lesivo dell’immagine dell’avvocatura tutta il comportamento di un avvocato che, senza giustificazione, non onora le proprie obbligazioni e non paga i propri fornitori (Nel caso di specie, il professionista non aveva provveduto al pagamento di alcune camicie su misura. In applicazione del principio di cui in massima, anche in considerazione dei precedenti specifici dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dell’attività professionale per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo 2013, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 15 Marzo 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 18 Maggio 2010 (sospensione)
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