Il professionista che abbia subìto una condanna per oltraggio, sia stato incarcerato per vilipendio alla magistratura, e che dimostri di essere incapace di accettare le procedure e di avvalersi dei mezzi di difesa tipici di uno Stato di diritto, tiene un comportamento incompatibile con la nozione di condotta specchiatissima ed illibata la quale implica il rigoroso rispetto, oltre che dei principi etici, anche. ed a maggiore ragione, del diritto positivo, e non può pertanto vedersi accolta l’istanza di iscrizione nel Registro dei praticanti procuratori. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Brindisi, 25 maggio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Ballardini), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 125
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 28 Dicembre 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 25 Maggio 1991
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