La convocazione della controparte per invitarla a consentire ad una proposta di separazione personale, se non si limita alla mera comunicazione della volontà del cliente e alla acquisizione del consenso, integra comunque una prestazione di assistenza congiunta, che assume rilevanza ai sensi dell’art. 51 CDF (Nel caso di specie, il legale aveva scritto al marito per conto della di lui moglie, convocandolo nel proprio studio al fine di sottoporgli la proposta di separazione consensuale. Nel corso del colloquio, le iniziali condizioni di separazione proposte dalla moglie venivano modificate sulla base delle osservazioni e richieste del marito. Successivamente, una volta separatisi, il legale assisteva la sola moglie nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato la responsabilità deontologica del professionista).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 13 Marzo 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 26 Ottobre 2009 (avvertimento)
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