Il professionista che ometta di rendere il conto, in qualità di tutore, relativamente ad una somma di rilevante ammontare, che ritardi di consegnare al soggetto subentrato nella tutela altra somma, che non provveda alla restituzione di atti e documenti relativi ad una pratica affidatagli, malgrado i solleciti del cliente e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che trattenga somme di spettanza del cliente, tiene un comportamento gravemente lesivo dei principi deontologici cui l’avvocato deve ispirare la propria condotta. Nella fattispecie al professionista resosi responsabile di tali addebiti è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno in considerazione dei buoni precedenti, del ristoro dei danni e della restituzione della somma. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 5 luglio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 28 Dicembre 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 05 Luglio 1990
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