Procedimento disciplinare avanti al COA e terzietà del collegio giudicante

I Consigli locali esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, sicché è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Merli), sentenza del 13 marzo 2013, n. 31
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 258;
– Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)
– Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 13 Marzo 2013 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 03 Dicembre 2007 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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