Ai fini della corrispondenza tra contestazione e decisione, è ammissibile un allargamento del thema decidendum solo allorchè si valutino i medesimi fatti ritualmente contestati al professionista con la delibera di apertura del procedimento disciplinare, a cui dovrà riferirsi ogni attività difensiva (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato dal COA per fatti diversi da quelli a suo tempo contestatigli con l’apertura del procedimento, perché emersi soltanto in fase avanzata del dibattimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2013, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 13 Marzo 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 09 Dicembre 2009 (sospensione)
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