Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 13 Marzo 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 05 Maggio 2010 (sospensione)
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