L’iscrizione dell’abogado svizzero nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti

In forza della legge 15 novembre 2000, n. 364 (con cui l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo di Lussemburgo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone), l’abogado che sia cittadino elvetico è legittimato a valersi dei diritti conferiti dalla Direttiva 98/5/CE, attuata con il d.lgs. n. 96/2001, sebbene privo di cittadinanza italiana o di altra nazione comunitaria (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva disposto la cancellazione dell’abogado dalla sezione speciale dell’Albo, perché ritenuto privo dei requisiti di cui all’art. 17, comma 1, nn. 1), 2) e 3) del r.d.l. n. 1578/1933, in quanto svizzero senza cittadinanza italiana o comunque comunitaria. Avverso tale provvedimento, il professionista proponeva impugnazione al CNF, che -in applicazione del principio di cui in massima- ha accolto il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 27 Febbraio 2013 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 28 Dicembre 2011 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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