L’esigenza di prendere contatti con il collega, prima di promuovere un’azione contro di lui personalmente, risponde a consolidati canoni deontologici. Nella fattispecie al professionista è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento in quanto lo stesso ebbe a promuovere un’azione contro un collega non solo senza previamente informarlo dell’iniziativa, ma senza neppure verificare con diligente scrupolo la versione dei fatti resa dai clienti. Tale verifica doveva invece essere stimolata dalla circostanza che con l’iniziativa giudiziaria il professionista andava ad attribuire ad un collega la commissione di un grave illecito deontologico. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 10 maggio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Di Benedetto), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 28 Dicembre 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Maggio 1990
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