Il termine di quindici giorni indicato dall’art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile) per la notifica all’interessato della decisione del C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 22 settembre 2012, n. 126.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 13 Marzo 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 21 Gennaio 2009 (censura)
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