I presupposti richiesti dall’art. 43 L.P. per il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione sono: a) la gravità in astratto delle imputazioni penali indipendentemente dalla loro fondatezza; b) il c.d. strepitus fori, ovvero il clamore suscitato dalle imputazioni stesse e la loro rilevanza a livello mediatico.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 4 marzo 2013, n. 24
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 04 Marzo 2013 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 11 Maggio 2012 (sospensione cautelare)
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