L’inosservanza del termine di decadenza per l’impugnazione

Il termine di 20 giorni, previsto dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (ratione temporis applicabile) per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale, è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso tardivo e quindi inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 20

NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 14
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 124.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 27 Febbraio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 23 Settembre 2009 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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