La riforma in sede penale del provvedimento che abbia determinato la sospensione cautelare del professionista da parte del COA, non legittima l’impugnazione al CNF, ma può eventualmente fondare una richiesta di riesame nel merito da parte del COA stesso (Nel caso di specie, il professionista era stato sospeso dal COA di appartenenza perché sottoposto a custodia cautelare. Rimesso in libertà dal Tribunale del riesame, proponeva impugnazione al CNF, che -in applicazione del principio di cui in massima- ha rigettato il ricorso).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 27 Febbraio 2013 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 19 Giugno 2012 (sospensione cautelare)
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