La funzione disciplinare è completamente autonoma da quella penale. La dipendenza del procedimento disciplinare da quello penale, sancita dagli artt. 42 e 44 della legge professionale, non esclude nel merito l’autonomia del procedimento disciplinare, che ubbidisce a presupposti e finalità diversi, con la sola limitazione della immutabilità del fatto quando questo sia stato accertato con sentenza irrevocabile dal giudice penale. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Como, 18 maggio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 21 dicembre 1992, n. 118
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 21 Dicembre 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 18 Maggio 1992
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