Al procedimento disciplinare davanti al COA non si applica il principio costituzionale del giusto processo ma quello del buon andamento dell’amministrazione

Nel procedimento disciplinare davanti al COA, che ha natura amministrativa, non si applica tanto l’art. 111 Cost. (con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 8

NOTA:
In senso conforme, oltre a Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 153;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 20 Febbraio 2013 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 07 Giugno 2011
Giurisprudenza CNF

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