La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Allorio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 10
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 29 novembre 2012, n. 164; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 143; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 209, che ammette detta impugnabilità nei limiti di “un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione, sicché, in definitiva, potranno essere sottoposte al CNF le censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera ma non anche motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema” (conf. Cons. Naz. Forense, 15 ottobre 2009, n. 96; Cons. Naz. Forense, 16 marzo 2011, n. 23).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 20 Febbraio 2013 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 10 Maggio 2011 (apertura procedim.to)
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