Il Consiglio rimettente ha allegato la propria richiesta di informazioni indirizzata al Prefetto di Barletta-Andria-Trani e la risposta dell’amministrazione opponente il diniego con richiamo alla disposizione dell’art. 75, comma 6 del D.P.R. n. 309/1990, la quale preclude la divulgazione delle notizie riguardanti gli accertamenti e gli atti posti in essere dall’amministrazione a carico di soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope vietate.
Osserva preliminarmente la Commissione che i poteri attribuiti al Prefetto dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 attengono all’esercizio di funzioni di natura amministrativa relativamente alle quali il comma 6 della stessa disposizione normativa esclude tassativamente ogni forma di accesso da parte di terzi. In tale ampia categoria soggettiva devono ricomprendersi – in considerazione della chiarezza della formula legislativa – anche tutti gli enti o istituzioni, pur di natura pubblica, comunque estranei allo specifico procedimento disciplinato dagli artt. 75 e 75 bis del D.P.R. n. 309/1990.
Rimane, pertanto, indifferente la circostanza che la richiesta di informazioni del Consiglio rimettente sia stata originata dall’esigenza, corrispondente anch’essa all’esplicazione di una funzione amministrativa pubblica, di verificare la permanenza in capo al proprio iscritto dei requisiti di specchiatezza ed illibatezza della condotta.
Va, quindi, in punto di stretto diritto, condivisa la motivazione del diniego di accesso agli atti opposto dalla Prefettura.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 luglio 2012, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 66 del 11 Luglio 2012- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera (quesito)
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