La risposta è resa nei termini seguenti. Ai fini della nuova iscrizione, non è sufficiente il nulla osta, ma una nuova domanda di iscrizione, in quanto il COA di nuova iscrizione deve poter valutare la sussistenza dei requisiti e di tutte le condizioni per l’iscrizione, con particolare riferimento all’esistenza, presso l’ente territoriale verso il quale il dipendente è trasferito, di un Ufficio legale, e all’effettiva adibizione dell’iscritto all’Ufficio legale stesso, con funzioni patrocinatorie.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 28 settembre 2012, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 28 Settembre 2012- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera (quesito)
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