Quesito n. 173: Il COA di Larino pone il seguente quesito: “può il soggetto che risultava iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati di un Ordine, per essere preposto all’Ufficio legale di un Ente territoriale, essere iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo tenuto da altro Ordine, a seguito di trasferimento per effetto di mobilità volontaria, sulla base del solo rilascio del nulla osta al trasferimento da parte dell’Ordine di provenienza”?

La risposta è resa nei termini seguenti. Ai fini della nuova iscrizione, non è sufficiente il nulla osta, ma una nuova domanda di iscrizione, in quanto il COA di nuova iscrizione deve poter valutare la sussistenza dei requisiti e di tutte le condizioni per l’iscrizione, con particolare riferimento all’esistenza, presso l’ente territoriale verso il quale il dipendente è trasferito, di un Ufficio legale, e all’effettiva adibizione dell’iscritto all’Ufficio legale stesso, con funzioni patrocinatorie.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 28 settembre 2012, n. 54

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 28 Settembre 2012
- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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