La risposta è resa nei termini seguenti.
L’obbligo dell’avvocato nei confronti del Collega deve ritenersi adempiuto con la richiesta, rivolta al proprio (ex) cliente, della documentazione che sia già stata restituita.
Ove il cliente si rifiuti di metterla a disposizione, non può far carico all’avvocato alcun ulteriore onere non essendo la documentazione più nella sua disponibilità e non avendo egli titolo per ottenerne la riconsegna a seguito dell’esaurimento del mandato.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 settembre 2012, n. 53
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 28 Settembre 2012- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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