Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Scambio di titoli cambiari di favore, indebita ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Illecito deontologico – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi – Attenuante.

Il professionista che tenga rapporto di scambio di titoli cambiari di favore, che trattenga indebitamente l’importo di assegni destinati a terzi, che pretenda l’emissione di assegni a proprio favore con il dichiarato impegno di trasmettere l’importo ai destinatari rimettendone poi importo inferiore, tiene una condotta che lede gravemente la dignità ed il prestigio della classe forense. Nella fattispecie la sanzione è stata contenuta in mesi sei di sospensione dall’esercizio della professione, in considerazione della parziale restituzione delle somme percepite dal professionista e dalla sua rinuncia a pretendere compenso per l’attività prestata a favore del danneggiato. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 20 novembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 4 novembre 1992, n. 110

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 04 Novembre 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 20 Novembre 1990
Giurisprudenza CNF

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