L’illecito disciplinare del professionista è soggetto alle norme vigenti al tempo in cui fu commesso, a nulla rilevando che successivamente tali norme siano state abrogate o modificate in senso favorevole all’incolpato.
Cassazione Civile, sez. III, pres. Varrone Michele – rel. Amatucci Alfonso, sentenza 18-03-2008, n. 7274
NOTA:
Il principio di cui in massima, già non del tutto pacifico (contra, infatti, Consiglio Nazionale Forense, Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Pasqualin, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152 nonché Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Perfetti – rel. Borsacchi, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127), deve ora intendersi superato dall’art. 65, co. 5, Nuova Legge Professionale (L. n. 247/2012), secondo cui “Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”.
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