L’osservanza degli obblighi di correttezza e lealtà verso i colleghi, così come l’obbligo del rispetto che è dovuto al Consiglio dell’Ordine, quale organo rappresentativo della classe, prescindono dal vario e mutevole svolgersi dei rapporti che in concreto si instaurano. La risposta al Consiglio dell’Ordine che richiede chiarimenti su un esposto, presentato a carico del professionista, va data in ogni caso. Non è accettabile in sede disciplinare il principio, ricavato dal giudizio penale, del diritto al silenzio. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 19 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Siciliano), sentenza del 4 novembre 1992, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 04 Novembre 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Dicembre 1990
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