La mancanza, nella sola copia della sentenza del CNF, della sottoscrizione del presidente

In materia di elezioni dei Consigli degli ordini degli avvocati, la mancanza, nella decisione del Consiglio nazionale forense resa in sede di reclamo contro i risultati elettorali, della sottoscrizione del presidente – prescritta, unitamente a quella del segretario, dall’art. 44 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 – non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione e sia stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell’originale dell’atto non è legittimato a dedurre, in sede di ricorso per cassazione, come motivo di nullità della decisione, vizi riguardanti la formazione della copia.

Cassazione Civile, sentenza 06-06-2003, n. 9069, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni Lf- P.M. Maccarone V (diff.)

Giurisprudenza Cassazione

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