L’art. 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull’ordinamento della professione di avvocato, là dove rinvia, con riguardo alle deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia disciplinare, alle disposizioni dettate dall’art. 473 cod. proc. pen., in quanto compatibili, non implica l’applicabilità di tale ultima norma anche sul punto dell’obbligo della lettura del dispositivo in udienza, tenendo conto che le adunanze di detto consiglio non sono pubbliche e le relative decisioni vengono pubblicate mediante deposito negli uffici di segreteria nonché successivamente notificate all’interessato, anche ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione. Ne consegue che l’impugnazione da parte dell’interessato avverso la deliberazione del consiglio dell’ordine va proposta nei confronti della decisione integrale di tale organo, mentre è radicalmente inammissibile quella avente ad oggetto il solo dispositivo.
Cassazione Civile, sentenza 05-05-2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)
NOTA:
In arg. cfr. ora l’art. 59, lett. f, della Nuova Legge Professionale (L. n. 247/2012), che dispone la lettura immediata del dispositivo del provvedimento.
0 Comment