Sulla validità della deliberazione del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo, non spiega rilievo la circostanza che il relativo verbale non dia indicazioni sulle modalità di scrutinio e sul numero dei voti favorevoli e contrari, essendo sufficiente che da esso emerga il rispetto delle prescrizioni fissate dall’art 43 del rd 22 gennaio 1934 n 37, e, cioè, l’intervento di non meno della meta dei componenti del consiglio e l’adozione della deliberazione medesima a maggioranza di voti.
Cassazione, sentenza del 26-03-1981, n. 1750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)
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