Poiché nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale forense, in merito ai procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, si applicano le norme del processo civile (art. 67, comma quinto, R.D. n. 37 del 1934), nel medesimo trova applicazione il principio secondo cui la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione e quindi non Ë possibile presentare motivi aggiunti con una successiva memoria (come nella specie) oppure proporre un ricorso integrativo.
Cassazione, sentenza del 05-02-1999, n. 39, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Ianniruberto G- P.M. Dettori P (Conf.)
0 Comment