La disciplina dei procedimenti disciplinari contro gli avvocati, improntata ad una certa semplicità di forme, ferma restando l’esigenza della salvaguardia del diritto di difesa, e caratterizzata dalla ammissibilità della difesa personale dell’interessato, presenta esigenze a cui rispondono nella maniera più adeguata i tempi e i modi del processo civile (per quanto non sia disciplinato con disposizioni specifiche o con il richiamo di puntuali regole del processo penale), nei quali, in linea di massima è rimessa alla iniziativa delle parti la pronuncia delle nullità, per la preferenza del legislatore per una limitazione della rilevanza dei relativi vizi. Conseguentemente l’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato davanti al locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo (in particolare, sulla base di generici principi sulla trasparenza dell’attività amministrativa o di regole dei procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici impiegati), se l’interessato nulla abbia dedotto contro l’ammissione dei testi ammessi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.
Cassazione, sentenza del 05-02-1999, n. 39, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Ianniruberto G- P.M. Dettori P (Conf.)
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