Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato ha diritto, anche quando si sia avvalso della facoltà di farsi assistere da un difensore, di esporre le sue deduzioni personalmente nella seduta fissata per la discussione del ricorso; pertanto, in caso di legittimo e comprovato impedimento, il mancato rinvio della seduta, riflettendosi sull’esercizio del diritto di difesa, comporta la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e da essa dipendenti, compresa la decisione. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 29 Dicembre 2005)
Cassazione Civile, sez. Unite, 01-12-2006, n. 25645- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. MENSITIERI Alfredo- P.M. PALMIERI Raffaele
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