La condotta tenuta dal professionista che, non ancora iscritto all’Albo degli avvocati, si qualifichi procuratore legale senza esserlo, presti assistenza legale e che, successivamente, dichiari al proprio Consiglio dell’Ordine di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, pur essendo dipendente INPS, pur riprovevole sotto l’aspetto deontologico non è tale, ai fini dell’accertamento del possesso del requisito della condotta specchiatissima ed illibata richiesto dalla legge per l’accesso all’Albo professionale, da raggiungere un livello di riprovevolezza idoneo a produrre effetto preclusivo all’iscrizione. Nella fattispecie l’interessato è stato conseguentemente iscritto nell’Albo dei procuratori nella convinzione che il comportamento tenuto fosse occasionale e che egli si sarebbe astenuto in futuro dal deviare dalla retta via. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pordenone, 3 settembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Passino), sentenza del 2 novembre 1992, n. 105
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 02 Novembre 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 03 Settembre 1991
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