Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51, r.d.l. 157871933, è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante e si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 28 Dicembre 2012 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 08 Luglio 2010 (sospensione)
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