La reiscrizione all’Albo del professionista radiato, diversamente dalla sospensione cautelare, è legata alla ricorrenza di presupposti ben precisi, la cui valutazione è rimessa all’assoluta discrezionalità del Consiglio. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ravenna, 19 luglio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Landriscina), sentenza del 7 ottobre 1992, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 07 Ottobre 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 19 Luglio 1991
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