Il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere assicurato all’incolpato (attraverso le garanzie previste dagli artt. 45 del r.d.l. 1578/1933 e 47 del r.d. 37/1934) solo nel corso del procedimento disciplinare e non anche nella fase anteriore alla sua formale apertura nella quale non esiste ancora una incolpazione.
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 27 luglio 2010, n. 55; Cons. Naz. Forense, 4 maggio 2009, nonché Cass. Civ., SSUU, 18 febbraio 2010, n. 3880.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Ottobre 2009 (apertura procedim.to)
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