L’impedimento della parte a comparire idoneo al differimento della udienza deve essere assoluto, intendendosi, con tale affermazione, la totale impossibilità della parte, per motivi documentalmente dimostrati, di partecipare alla seduta disciplinare.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DE GIORGI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 205
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Giugno 2009 (radiazione)
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