Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Delibera del Consiglio dell’Ordine – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Successiva rinuncia comunicata dal ricorrente – Dichiarazione di non luogo a deliberare.

Qualora il ricorrente faccia pervenire al Consiglio nazionale forense formale comunicazione di rinuncia all’impugnazione, al Consiglio non resta che dichiarare non luogo a deliberare per intervenuta rinuncia. (Dichiara non luogo a deliberare sul ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bolzano, 18 luglio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Bonazzi), sentenza del 7 ottobre 1992, n. 102

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 07 Ottobre 1992 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 18 Luglio 1991
Giurisprudenza CNF

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