Il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare – che l’art. 56 della legge 27 novembre 1933, n. 1578 consente attribuendo legittimazione a ricorrere soltanto al professionista cui sia stata irrogata la sanzione ed al rappresentante del Pubblico Ministero – è, nondimeno, sollecitabile anche attraverso il ricorso del Consiglio dell’Ordine che ha provveduto a tale irrogazione, trovando la sua legittimazione a ricorrere fondamento nell’art. 111 Cost. – attesa la natura giurisdizionale delle decisioni suddette e considerato l’interesse del consiglio medesimo a tutelare, attraverso l’impugnazione, i fini istituzionali dell’ordine, affidati alla sua cura – ed applicandosi per il relativo esercizio o il termine breve decorrente dalla comunicazione di ufficio della decisione o, in difetto di tale adempimento ovvero di notificazione della parte interessata, il termine annuale di cui all’art. 327.
Cassazione Civile, sentenza del 03 marzo 1994, n. 2077, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Rocchi A- P.M. Lanni S (Conf)
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