In mancanza di norme che escludano o limitino la portata del principio generale stabilito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare, previsto dall’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento della professione di avvocato e procuratore) non decorre durante il giudizio disciplinare instaurato a carico del professionista; né ciò autorizza sospetti d’illegittimità del citato art. 51 in rapporto al principio costituzionale d’uguaglianza, con riguardo al trattamento degli impiegati statali (artt. 110 e 120 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) o a diverse previsioni di altri ordinamenti professionali (art. 45 legge 7 gennaio 1976 n. 3 sull’ordinamento dei dottori agronomi e forestali, art. 58 legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull’ordinamento dei giornalisti, art. 145 legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull’ordinamento del notariato), attese le peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego e tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente diversità di disciplina in tema di efficacia degli atti interruttivi del procedimento disciplinare.
Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 1992, n. 11258, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Beneforti E- P.M. Di Renzo M (Conf)
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