L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare; nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (nella specie era trascorso un lungo periodo – quattro anni – tra la discussione del gravame innanzi al CNF e il deposito della decisione e la S.C., in applicazione dell’esposto principio, ha ritenuto operante l’effetto interruttivo permanente).
Cassazione Civile, sentenza del 10 maggio 2001, n. 187, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Elefante A- P.M. Iannelli D (diff.)
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