La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un professionista spetta, in via alternativa (in base al criterio della prevenzione), tanto al COA in cui è iscritto l’avvocato quanto al COA nel cui territorio sia stato compiuto il fatto oggetto di indagine, luogo quest’ultimo che -nel caso di illecito commesso a mezzo stampa- va individuato nel luogo di c.d. prima diffusione, analogamente a quanto previsto in ambito penale.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF 22 ottobre 2010, n. 120 nonché Cass. Pen. Sez I, 12 giugno 2007.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 16 Ottobre 2009 (avvertimento)
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