I limiti deontologici all’accordo con il cliente sul proprio compenso professionale

Ferma restando la disciplina dettata dall’art. 2233 c.c., che pone come fonte primaria nella determinazione dei compensi l’accordo tra le parti, le somme concordemente pattuite tra professionista e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti, come enunciato nell’art. 43 cdf (e ribadito nel successivo art. 45 CDF), che mira proprio a mitigare i contrapposti interessi, prevenendo condotte del professionista in danno del cliente.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 203

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 14 Ottobre 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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