Il rapporto dell’avvocato con chi deve testimoniare o lo ha già fatto

Il precetto deontologico di cui all’art. 52 I° canone CDF riguarda ogni ipotesi di rapporto con i testimoni – segnatamente di controparte – indipendentemente dalla circostanza che gli stessi debbano rendere la testimonianza o l’abbiano già resa; ciò soprattutto quando l’intervento dell’avvocato si attua nella richiesta di una ritrattazione della quale addirittura si anticipano i contenuti, con evidenti coartazione, non rileva se preventiva o postuma, della libera determinazione del teste al quale si chiede, non già una deposizione compiacente atteso l’espletamento ormai avvenuto dell’esame, bensì, minacciando conseguenze di natura penale e risarcitoria, una ritrattazione utile alle ragioni del proprio assistito.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 28 Settembre 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment